L’errore sulla legge non è vincolante
Nel caso venga effettuato un pagamento indicando erroneamente la legge 449/97 (quella per la detrazione Irpef del 36) invece di 296/06 è possibile ottenere comunque la detrazione della spesa poichè si ritiene sia un errore formale, che di persè non può comportare il mancato riconoscimento delle detrazione. L’importante è che, in caso di eventuale verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria, il contribuente sia in grado di dimostrare la corrispondenza dei bonifici “errati” con le fatture rilasciate dalla ditta che ha eseguito l’intervento e che, nei medesimi bonifici, siano presenti gli ulteriori elementi richiesti (codice fiscale del beneficiario (chi vole ottenere la detrazione) e la partita IVA del soggetto che riceve il pagamento).
One thought on “L’errore sulla legge non è vincolante”
Isabella CeccanoPubblicato in data5:11 pm - Ott 26, 2010
Buonasera, volevo avere conferma che l’errore venga ritenuto formale e che non ci siano problemi per la detrazione anche nel caso contrario: ho effettuato un bonifico dopo aver attivato la procedura di richiesta di ristrutturazione edilizia (36%) ma sul bonifico è stata erroneamente indicata la legge 296/06 per il risparmio energetico. Potrei avere problemi per la detrazione del 36%? grazie
Andrea BernardiPubblicato in data5:53 pm - Ott 26, 2010
Secondo le informazioni fornite dell’agenzia delle entrate viene considerato un errore formale, sia nel caso del 36 che nel 55%.
Io non vedo problemi per la detrazione, però, vi consiglio di contattare comunque il vostro commercialista.