Distacco dal Riscaldamento Condominiale
La Corte di Cassazione, sezione II, con la sentenza n.7518/06, ha statuito che il condominio può rinunciare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazioni o approvazioni degli altri condomini e, fermo il suo obbligo al pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione se, e nei limiti in cui, il suo distacco non si risolva in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini. Ne consegue che la delibera assembleare che respinga la richiesta di autorizzazione al distacco è nulla per violazione del diritto indivituale del condominio sulla cosa comume.
One thought on “Distacco dal Riscaldamento Condominiale”
CARLO GERMANIPubblicato in data4:59 pm - Ott 14, 2009
Buongiorno, ma in caso di distacco dall’impianto condominiale, sto all’ultimo piano, la legge dice che devo pagare le spese per la conservazione dell’impianto… ma quali sono??? In esse sono conteggiate anche le spese del carburante usato per il riscaldamento?? Grazie cordiali saluti Carlo Germani
Andrea BernardiPubblicato in data5:10 pm - Ott 14, 2009
Non tutte le spese del carburante ma quelle generali di gestione e mantenimento comuni, poi dipende da come viene suddivisa la spesa.
Se vi dividete le spese con i millesimi, ne avrete una parte relativa al vostro appartamento e una parte relativa alle tubazioni montanti e spese generali,
in pratica vi viene scorporata solo la quota parte che il vostro appartamento non consuma piu, però l’energia necessaria per portare il calore fino al vostro appartamento (anche se non la usate piu) la dovete comunque sostenere
ceresani gualtieroPubblicato in data10:24 am - Nov 14, 2009
Buongiorno,un condomino ha ottenuto dall’assemblea di potersi staccare dall’impianto rimanendo comunque a suo carico il pagamento del 35% delle spese che sosteneva per l’impiannto centralizzato (gestione/gasolio).HO richiesto anche io all’amministratore di potermi staccare ma mi e’ stato risposto che devo attendere una nuova assemblea di condominio per poter effettuare la mia richiesta.Ma e’ proprio cosi’?
Andrea BernardiPubblicato in data12:20 pm - Nov 14, 2009
purtroppo si
Maria Luisa MurgiaPubblicato in data12:49 pm - Dic 1, 2009
“La Corte di Cassazione, sezione II, con la sentenza n.7518/06, ha statuito che il condominio può rinunciare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazioni o approvazioni degli altri condomini……la delibera assembleare che respinga la richiesta di autorizzazione al distacco è nulla per violazione del diritto indivituale del condominio sulla cosa comume.” Ciò vuol dire che non ho bisogno di effettuare la mia richiesta in ambito di assemblea e che basta comunicare la mia volontà di staccarmi all’amministratore? Premetto che io sarò assente dal mio appartamento dal 15 dicembre al 15 maggio e i termosifoni verranno comunque chiusi (lo sono già adesso!)e ciò varrà per tutti gli inverni. Grazie per la risposta
Andrea BernardiPubblicato in data1:01 pm - Dic 1, 2009
Letto cosi la senteza permette proprio il distaccamento senza il “permesso” del condominio, nei prossimi giorni vedo di procurarmi la sentenza e di studiare per bene la sentenza per analizzare esattamente quello dice
Maria Luisa MurgiaPubblicato in data12:56 pm - Dic 9, 2009
La ringrazio e resto in attesa di notizie
F. CONTIPubblicato in data7:08 pm - Feb 13, 2010
Il distacco dalla rete condominiale sembrerebbe permesso, con la sentenza n.7518/06, purché si dimostri di non arrecare danno termico agli altri condomini.
E’ vero anche nel caso il regolamento di Condominio vieti il distacco?
La mia amministratrice dice che è necessaria l’approvazione del 100% dei Condomini.
Andrea BernardiPubblicato in data8:58 pm - Feb 15, 2010
Concordo con l’amministratrice e confermo la sentenza