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Archivio mensile 28 Maggio 2009

Piano casa, modifiche in corso

Continua l’attività normative delle regioni per il rilancio dell’edilizia. Nello stesso tempo è fermo l’iter del decreto legge governativo, in particolare nel Veneto si prevedono aumenti volumetrici del 20% senza nessuna particolare richiesta per il miglioramento nell’efficienza energetica. Per gli interventi sulla prima casa saranno erogati contributi pari al 40%. Nel caso di utilizzo di fonti rinnovabili saranno invece corrisposti solo gli oneri di urbanizzazione. La percentuale di ampliamento sale al 30% per le demolizioni e ricostruzioni e al 40% se la riedificazione si avvale della bioedilizia. La superficie degli immobili diversi dal residenziale potrà espandersi del 20% per gli edifici esistenti, ammettendo anche la demolizione e ricostruzione con un premio di cubatura del 30%.

Detrarre le spese con il 55% anche con il cambio d’uso

Nel caso di cambio d’uso di un fabbricato è possibile usare le agevolazioni del 55% visto che la circolare 36/E/2007 ha chiarito che la condizione iniziale per ottenere al beneficio le spese sostenute per ogni tipologia dei lavori è l’esistenza dell’edificio. Infatti, tenendo conto che il beneficio si applica ai fabbricati appartenenti a ogni categoria catastale, l’edificio si considera esistente se risulti iscritto in catasto, oppure ne sia stata fatta richiesta di accatastamento, e se risulta la regolarità nel pagamento dell’Ici, ove dovuta.
Quindi non esistono limitazioni se al termine dei lavori l’edificio viene trasformato da edificio abitativo in abitazione. L’importante è che l’edificio sia esistente (quindi accatastato) prima dell’inizio dei lavori.

DPR del 24 Febbraio 2009 – Un decreto che aspettiamo da anni….

Venerdì 6 marzo la 40ma riunione del Consiglio dei Ministri rubricato ha approvato tra gli altri il seguente provvedimento su proposta del Ministro dello sviluppo economico, Claudio Scajola: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Regolamento recante attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del DLG 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.
Descritto come: “un regolamento per la definizione dei criteri generali, della metodologia di calcolo,dei requisiti di base relativi alla prestazione energetica negli edifici ed impianti termici per la climatizzazione invernale e la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari; le disposizioni danno attuazione alle norme di recepimento della direttiva comunitaria in materia di efficienza energetica, consentendone l’applicazione immediata.”
Il Ministro Scajola ha dichiarato che: “con questo provvedimento, rendiamo concrete le possibilità di risparmio per tutti coloro che sostituiscono o installano un nuovo impianto termico o realizzano l’isolamento termico del proprio edificio. Positivo anche l’effetto sui prodotti ad alta tecnologia di tutte le imprese italiane del
comparto delle costruzioni. Si potenzia, in tal modo, l’efficacia degli incentivi fiscali che, già nel primo anno di operatività, hanno registrato oltre 100.000 interventi, e sono quasi raddoppiati nel corso del 2008.”
Oltre a questo D.P.R. si rimane in attesa di altri tre decreti riferiti all’art. 4 5 e 6 del D.Lgs 192/05.
L’art. 4 del DLG 19 agosto 2005, n. 192, inoltre, prevede la pubblicazione di un decreto che rendesse attuativo la lettera c) del medesimo articolo nel quale verranno definiti i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione.
L’art. 5 comma 1 prevede la pubblicazione di un Decreto Interministeriale nel quale si promuoveranno una serie di iniziative, quali: a) favorire l’integrazione della questione energetico ambientale nelle diverse politiche di settore; b) sviluppare e qualificare i servizi energetici di pubblica utilita’; c) favorire la realizzazione di un sistema di ispezione degli impianti all’interno degli edifici, minimizzando l’impatto e i costi di queste attivita’ sugli utenti finali; d) sviluppare un sistema per un’applicazione integrata ed omogenea su tutto il territorio nazionale della normativa; e) predispone progetti mirati, atti a favorire la qualificazione professionale e l’occupazione.
L’art. 6 comma 9 prevede la pubblicazione di un Decreto nel quale utilizzando le metodologie di calcolo previste all’art. 4 si definiscano le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

Si rimane in attesa della pubblicazione del DPR attuativo sulla Gazzetta Ufficiale
[Fonte Sacert.eu]

Impianti ad anello

Il sistema di climatizzazione ad anello d’acqua (Water Loop Heat Pump) è diffuso negli Stati Uniti da più di 30 anni mentre risulta ancora poco utilizzato in Europa.

Impianto ad anello I suoi pregi si possono riassumere in semplicità, flessibilità d’uso ed efficienza energetica. Esso è basato sull’impiego di apparecchi autonomi a pompa di calore acqua-aria, collegati tra loro da un anello d’acqua che funge da sorgente di calore in fase invernale e da sistema di smaltimento di calore in fase estiva. Integrato da un sistema di distribuzione di aria primaria, l’impianto consente una regolazione individuale della temperatura ambiente in ogni stagione ed offre prestazioni analoghe ad un sistema a fan-coil a 4 tubi, ma con ingombri ridotti grazie all’impiego di soli 2 tubi che, date le temperature in gioco, non necessitano di isolamento termico. Il sistema è particolarmente adatto per utenze quali uffici, alberghi e centri commerciali, in particolare se caratterizzati da carichi di raffreddamento anche nel periodo invernale. In edifici caratterizzati da esposizioni diverse l’anello d’acqua consente infatti di realizzare in modo efficace e semplice il recupero di calore. Nel momento in cui alcune unità funzionano in regime di raffreddamento e le restanti sono contemporaneamente in regime di riscaldamento, il calore che le prime asportano dall’ambiente viene infatti trasferito tramite l’anello d’acqua alle zone che devono essere riscaldate, oppure ad un serbatoio di accumulo. Nel caso in cui si verifica l’eguaglianza tra carichi di raffreddamento e di riscaldamento, l’anello d’acqua si trova in equilibrio termico (temperatura compresa tra 16 e 35 °C) e non si verifica alcun prelievo di energia, ad eccezione dei consumi elettrici per l’azionamento delle pompe di calore. Se si superano tali limiti di temperatura dell’acqua dell’anello è necessario ricorrere all’integrazione o allo smaltimento di calore.
I costi di investimento risultano in genere più elevati rispetto agli impianti tradizionali: i potenziali risparmi nei costi di esercizio devono quindi essere calcolati mediante un’accurata analisi energetica sulla base di un’esatta definizione delle condizioni di progetto e di una simulazione dei profili giornalieri e stagionali dei carichi di raffreddamento e di riscaldamento di ciascuna zona.
Il fluido frigorigeno impiegato negli apparecchi è l’R407C. Le unità sono disponibili nelle comuni tipologie per installazione in ambiente a pavimento (con o senza mobiletto) oppure nel controsoffitto canalizzabile (orizzontale e verticale), nella versione per il trattamento dell’aria primaria ed in quella Roof Top per centri commerciali. Gli apparecchi a pavimento sono dotati di compressori rotativi mentre quelli canalizzabili e quelli per l’aria primaria sono equipaggiati con compressori scroll.

[Bibliografia: RCI / Giuseppe Frigerio, Eleca s.p.a.]

Distacco dal Riscaldamento Condominiale

La Corte di Cassazione, sezione II, con la sentenza n.7518/06, ha statuito che il condominio può rinunciare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazioni o approvazioni degli altri condomini e, fermo il suo obbligo al pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione se, e nei limiti in cui, il suo distacco non si risolva in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini. Ne consegue che la delibera assembleare che respinga la richiesta di autorizzazione al distacco è nulla per violazione del diritto indivituale del condominio sulla cosa comume.

L’errore sulla legge non è vincolante

Nel caso venga effettuato un pagamento indicando erroneamente la legge 449/97 (quella per la detrazione Irpef del 36) invece di 296/06 è possibile ottenere comunque la detrazione della spesa poichè si ritiene sia un errore formale,  che di persè non può comportare il mancato riconoscimento delle detrazione. L’importante è che, in caso di eventuale verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria, il contribuente sia in grado di dimostrare la corrispondenza dei bonifici “errati” con le fatture rilasciate dalla ditta che ha eseguito l’intervento e che, nei medesimi bonifici, siano presenti gli ulteriori elementi richiesti (codice fiscale del beneficiario (chi vole ottenere la detrazione) e la partita IVA del soggetto che riceve il pagamento).

55% – Modello Agenzia delle Entrate

Finalmente pronto il modulo per il comunicato all’agenzia dell’entrate previsto dal Decreto Legge 185/2008.
Il modello, come riporta il Decreto, “deve essere utilizzato per comunicare le spese sostenute a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 e non è necessario qualora i lavori siano iniziati e conclusi nel medesimo periodo di imposta.
Per i lavori terminati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e la data di pubblicazione del presente provvedimento, i dati richiesti sono trasmessi dall’ENEA all’Agenzia dell’Entrate entro il 30 settembre 2009”.

Scarica i documenti:

Provvedimento

Modulo

Istruzioni

Per maggiori informazioni: http://www.agenziaentrate.it

[Fonte: www.anit.it]

Detrazione 55% Cambiamo Caldaia

Se avete cambiato la caldaia e siete passati a un prodotto di nuova generazione del tipo “a condensazione” avete la possibilità di detrarre il 55% della spesa per il rifacimento dell’impianto termico dalla vostra trattenuta Irpef. Cosa dovete fare per ottenere questa agevolazione? Nei prossimi 10 punti cercheremo di riassumere la procedura migliore per completare la pratica:

  1. La caldaia deve essere assolutamente del tipo “a Condensazione”
  2. Installare in ogni radiatore una nuova valvola chiamata “Termostatica”
  3. Nel caso il vostro impianto è a pavimento, soffitto o parete non serve installare le nuove valvole (anche perchè non sarebbe fisicamente possibile)
  4. Tutti i pagamenti devono essere eseguiti tramite bonifico bancario
  5. Nel bonifico dovete indicare il vostro codice fiscale e la partita iva di chi riceve i soldi
  6. Se la banca vi chiede a quale legge fa riferimento la detrazione gli dovete dire 296/06
  7. Entro 90 giorni dalla fine dei lavori (Di norma si fa riferimento all’ultima fattura) un Tecnico abilitato deve spedire la pratica all’Enea
  8. Per tecnico Abilitato si intende un Perito, Geometra, Architetto o Ingegnere regolamente iscritto ai vari collegi o Albi
  9. Consegnare al proprio CAAF, Commercialista la copia della pratica firmata con la relativa ricevuta di invio
  10. Assieme alla pratica tenete anche i bonifici e le fatture, in caso di controllo dovete averle!!

Fate attenzione perchè è possibile detrarre non solo le spese “Idrauliche” ma anche le opere murarie che potrebbero servirvi per installare la nuova caldaia!

Bonifico per ottenere la detrazione del 55 %

Molto spesso mi viene chiesto come devono essere fatti i pagamenti per ottenere la detrazione Irpef del 55%.
La risposta è molto semplice, ogni tipo di pagamento, acconti, saldi o altre forme di pagamento deve essere eseguito esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.

Nella causale del versamente si deve indicare il codice fiscale di chi vuole ottenere la detrazione e la partita IVA della ditta che riceve il bonifico.

Se in banca vi chiedono quale sia la legge di riferimento dovete dire 296/06, non è un dato necessario per ottenere la detrazione ma tutte le banche ve lo chiederanno.

Ripartono le detrazioni per il risparmio energetico

Giovedi 30 Aprile nel primo pomeriggio è stato aperto il nuovo sito dell’Enea dedicato all’invio della documentazione relativa alla detrazione del 55% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici per tutti i lavori finiti nel 2009.

Nel panorama internet del Web 2.0, di Facebook, del mondo OpenSource il nuovo sito dell’Enea è stata una grande delusione, l’interfaccia grafica è poco usabile e l’inserimento delle pratiche è veramente contorta rispetto alle vecchie versioni del 2007-2008. Per non parlare del “Manuale Uso Software (Veloce)” sembra scritto 5 minuti prima di aprire il portale….

Il modello per la comunicazione preventiva è tutt’ora latitante per fortuna il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, ha assicurato che l’Agenzia sta ultimando il provvedimento. “Fino all’emanazione dei relativi provvedimenti di attuazione – chiariva l’Agenzia – continuano ad essere richiesti gli stessi adempimenti previsti anteriormente all’entrata in vigore del decreto “anticrisi”, senza alcun pregiudizio per i lavori concernenti gli interventi di riqualificazione energetica in corso durante tale periodo.”