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Archivio annuale 1 Dicembre 2009

Detrazione Irpef 55%: La nuova guida dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova Guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, che descrive gli interventi per i quali si può fruire del beneficio e gli adempimenti necessari per ottenerlo.
Le modifiche si riferiscono in particolare alle procedure da seguire per usufruire correttamente delle agevolazioni: è stata introdotta una apposita comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate (quando i lavori proseguono oltre l’anno di riferimento), è stata fissata una ripartizione unica, del totale della spesa sostenuta, in cinque rate annuali di pari importo ed infine è stata sostituita, con effetto retroattivo, la tabella dei valori limite della trasmittanza termica.

Rendimento Energetico in Edilizia – Regione del Veneto

Decreto legislativo 311/2006 che integra il Decreto Legislativo 192/2005 (per saperne di più…)

Certificazione energetica degli edifici

Per la “certificazione energetica degli edifici”, il Decreto Legislativo 192/2005 e s.m.i. stabilisce che:

  • Dal 1° gennaio 2007 la certificazione energetica è una condizione indispensabile per accedere alle agevolazioni fiscali, previste in Finanziaria, per interventi migliorativi delle prestazioni energetiche degli edifici.
  • Dal 1° luglio 2007 l’attestato di certificazione energetica è obbligatorio per i vecchi edifici (già esistenti o in costruzione alla data di entrata in vigore del D.Lgs.192/2005 (8/10/2005), di superficie utile superiore a 1.000 m2, nel caso di vendita dell’intero immobile.
  • Dal 1° luglio 2008 l’obbligo è esteso agli edifici di superficie utile fino a 1.000 m2 (sempre nel caso di vendita dell’intero immobile).
  • Dal 1° luglio 2009 le unità immobiliari, oggetto di compravendita, devono essere dotate dell’attestato di certificazione energetica.

L’attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell’edificio. L’attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione

Per le Regioni che, come la Regione del Veneto, non hanno ancora provveduto ad adottare proprie norme per la certificazione energetica degli edifici si applica quanto previsto dalle Linee Guida Nazionali definite dal D.M. del 26/06/2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10/07/2009.

ENTRATA IN VIGORE:
Dal 25 luglio 2009 è a regime la certificazione energetica degli edifici a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 26/06/2009 “Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici”

SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI:
Nella Regione del Veneto attualmente non sono individuati i titoli di studio tecnico-scientifico abilitanti, a seguito di frequenza di specifici corsi di formazione, alla certificazione energetica degli edifici. Ai sensi della norma nazionale pertanto possono redigere la certificazione i professionisti iscritti a Ordini o Collegi professionali e abilitati all’esercizio della professione per la progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, che non abbiano preso parte direttamente o indirettamente alla progettazione o realizzazione dell’edificio da certificare e che non siano collegati con i produttori dei materiali e dei componenti utilizzati. (v. comma 2, punto 2 e ss. dell’ Allegato III D.Lgs 115/2008

AUTODICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO:
Per gli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 m2, il proprietario dell’edificio può inviare una dichiarazione, contenente i dati catastali e l’indirizzo, in cui afferma che:

  • l’edificio è di classe energetica G;
  • i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti.

(vedi punto 9 delle Linee Guida Nazionali)

MODALITA’ D’INVIO:
Entro 15 giorni dalla data del rilascio dell’Attestato di Certificazione o dell’Autodichiarazione, rispettivamente il Certificatore o il Proprietario Dichiarante trasmettono copia del documento esclusivamente in formato cartaceo, alla

Regione del Veneto – Unità di Progetto Energia – Fondamenta Santa Lucia – Cannaregio, 23 – 30121 VENEZIA, con una delle seguenti modalità:

  • Lettera Ordinaria o Raccomandata con Avviso di Ricevimento
  • Consegna a mano
    (solo in questo caso verrà rilasciata ricevuta) nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 oppure al pomeriggio dal lunedì al giovedì dalle ore 15.00 alle 16.00 previo appuntamento da concordare telefonicamente al  041/2795846 o al  041/2795881) con la Segreteria.

http://www.regione.veneto.it/Economia/Energia/rendimento+energetico+in+edilizia.htm

Aggiornate la normativa per gli impianti a pavimento

Una news veloce per avvisarvi che sono stati aggiornati i quaderni 3 e 4 della normativa UNI EN 1264 che tratta Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e il raffrescamento integrati nelle strutture:

UNI EN 1264-3:2009 versione elettronica; lingua inglese (Dimensionamento)

UNI EN 1264-4:2009 versione elettronica; lingua inglese (Installazione)

Inoltre volevo far notare anche la presenza  del “nuovo” quanderno 5 della normativa intitolato: Superfici per il riscaldamento e il raffrescamento integrate nei pavimenti, nei soffitti e nelle pareti

UNI EN 1264-5:2009 versione elettronica (Determinazione della potenza termica)

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 1264-5 (edizione ottobre 2008). La norma si applica ai sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e il raffrescamento integrati nelle strutture degli ambienti. Il metodo di ricalcolo descritto nella norma consente di ricavare, partendo dai calcoli e dai risultati di prova della parte 2, i risultati per le altre superfici (soffitti e pareti) e per le applicazioni in raffrescamento (pavimenti, soffitti e pareti).

Qualche speranza per la detrazione del 55%

Attualmente la normativa permette di ottenere la detrazione fiscale del 55% per le spese di riqualificazione fino al 31 Dicembre 2010,
Anche se nei scorsi giorni la Commissione Ambiente e Territorio del Senato aveva respinto un emendamento all’art. 2 del Ddl Finanziaria 2010 che prevedeva la proroga del bonus del 55% fino al 31 dicembre 2012; il Sottosegretario Casero ha ribadito la volontà del Governo di confermare la detrazione del 55% per la riqualificazione energetica, affermando: “La possibilità di detrarre il 55% delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie ad alta valenza ambientale ha prodotto effetti sicuramente positivi sia in termini di trasparenza delle spese sostenute, sia per il conseguimento degli obiettivi di riduzione del consumo energetico; pertanto il Governo intende mantenere tale norma anche dopo la sua scadenza nel 2011.”

CO2 prodotta dall’impianto termico

Verso metà agosto avevamo pubblicato un piccolo “articolo” nel quale cercavamo di trovare un fattore di conversione per ottenere la quantita di CO2 prodotta dal sistema edificio/impianti come richiesto dalle Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici (D.M. 26/06/2009)

L’unico riferimento a livello “nazionale” arriva dall’Appendice 1 della Deliberazione 10 Aprile 2009 nel quale però i valori forniti devono essere comunque integrati da un fattore di emissione espresso in kg CO2eq/kWh.

Con Alberto Pasqualini abbiamo ottenuto la seguente tabella con i vari Fattori di emissione per ciascun combustibile:

Combustibile Fattore di emissione (kg CO2eq/kWh)
Gas naturale (Metano)
Gasolio perriscaldamento

GPL  (Gas di petrolio liquefatto)

Energia elettrica

No alla proroga degli incentivi al 2012

Efficienza energetica e detrazioni 55%: è stata respinta dalla Commissione la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2012 il bonus del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, come previsto dalla Finanziaria 2008. Rimane quindi in vigore il limite del 2010.

L’emendamento all’articolo 2 del ddl, sostenuto da Confartigianato, si proponeva anche di estendere gli incentivi alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti di riscaldamento mediante la combustione di legna e biomasse, in grado di consentire un notevole risparmio energetico ed economico.

Appena avremmo ulteriori notizie vi faremo sapere

Rilasciata nuova versione del DOCET

È disponibile da oggi sul sito ufficiale la nuova versione del software DOCET, il programma di calcolo per la certificazione energetica degli edifici messo a punto da CNR ed ENEA. Si tratta di un software gratuito per la certificazione energetica degli edifici esistenti con superficie massima di 3000 m2.

DOCET calcola i seguenti indicatori prestazionali:
– Fabbisogno di energia netta per riscaldamento e acqua calda sanitaria;
– Fabbisogno di energia netta per raffrescamento;
– Fabbisogno di energia fornita per riscaldamento, acqua calda sanitaria e altri carichi elettrici;
– Fabbisogno di energia primaria (EPi);
– Quantità di CO2 prodotta;
– Risparmio economico ottenibile;
– Classe energetica (da G ad A+).

Nella speranza che le analisi che esegue siano più curate della grafica del sito del programma….

Semplificazione 55% per la sostituzione delle caldaie in arrivo

L’Enea informa che è in preparazione una faq che aiuti a calcolare il risparmio energetico da indicare sull’allegato E (Scheda informativa) al DM 19 febbraio 2007, nel caso di sostituzione di impianto termico. Sarà online il prima possibile sul sito www.acs.enea.it.

Novità sulle detrazioni Irpef del 55%

Molto spesso in Italia la ricerca della semplificazione burocratica porta solamente ad aumentare la confusione nella montagna di pratiche necesarie per ottenere delle detrazioni fiscali. L’entrata in vigore (11 Ottobre) del decreto dell’Economia e Finanze del 6 agosto 2009 porta una decisa modifica al vecchio regolamento (19 febbraio 2007) relativo alla modulistica da presentare per ottenere le detrazioni fiscali del 55%.
Possiamo riassumere le novità nei seguenti punti per quanto riguarda finestre e pannelli solari termici:
* Viene eliminata la neccessità di allegare la certificazione dei produttori di finestre le certificazioni dei singoli componenti (Vetri o profilati);
* Viene eliminata richiesta di produrre una certificazione sulla qualità del vetro solare e delle striscie assorbenti in caso di autocostruzione di un pannello solare termico.

Attenzione, rimane comonque la necessità di inviare per via telematica l’Allegato F.

Per quanto riguarda la sostituzione di caldaie “tradizionali” con modelli del tipo a “condensazione” è stata introdotta anche la possibilità di portare a detrazione dei particolari modelli ad “aria” che normalmente vengono utilizzati in centri commerciali o nell’industria.
Direttamente conseguente al decreto: le valvole termostatiche da installare nei radiatori devono essere instalate “solo ove tecnicamente compatibili” e quindi sicuramente non sulle caldaie ad aria. Attenzione le valvole rimangono comunque obbligatorie negli impianti tradizionali!
L’asseverazione di un tecnico abilitato nei casi dove è presente un direttore può essere sostituita dalla dichiarazione che si deve presentare in comune relativa alla risponenza alle prescrizioni per il condenimento del consumo di energia (Comunemente chiamata Legge 10/91).

Questo decreto purtroppo non chiarisce il dubbio nato con la legge n.99 del 23 luglio 2009 dove all’articolo 31 dice che è possibile evitare di inviare all’Enea l’allegato A (l’attestato di qualificazione energetica). La mancanza di questo documento e senza che esso sia sostituito, come è accaduto per gli infissi, da un’apposito modulo, l’Enea non può valutare la congruità delle opere e i loro effetti in termini di minori consumi energetici a di minor inquinamento dell’aria.

Viene inoltre cambiato l’allegato nel quale specificava i rendimenti minimi delle pompe di calore per entrare nella detrazione diminuendo enormemente i parametri richiesti per i modelli acqua-acqua.

Per finire il decreto ha fatto una bella doccia fredda per tutti i contribuentiche speravado di aumentare il rimborso (fino ad un 30%) del conto energia isolando l’edificio (di almeno il 10%) nel quale erano installati i pannelli solari fotovoltaici, confermando che la detrazione del 55% non è cumulabile con gli incrementi delle tariffe incentivanti concessi.

Valori limite di trasmittanza termica 2010

Al 31-12-2009 scadono i valori limite di trasmittanza termica relativi alla possibilità di detrazione del 55% dalla Dichiarazione dei Redditi in cinque anni per tutti gli interventi di Risparmio Energetico delle unità abitative.
Ad esempio, per l’isolamento termico delle coperture e delle pareti della zona climatica E

Coefficienti di trasmittanza:
Coperture non isolate U = 1,27 W/mqK
Pareti non isolate U = 1,13 W/mqK

Coeff. richiesti per la detrazione sino al 31-12-2009:
Coperture dopo l’isolamento U = 0,30 W/mqK
Pareti dopo l’isolamento U = 0,34 W/mqK

Coeff. richiesti per la detrazione dal 1-1-2010:
Coperture dopo l’isolamento U = 0,24 W/mqK
Pareti dopo l’isolamento U = 0,28 W/mqK

Quanto sopra significa che dal 1-1-2010 dovremo calcolare un aumento degli spessore di isolanti pari a c.a. il 18-20%.